L’ammontare dei ricavi lordi pari a 200.000 euro al di sotto del quale l’imprenditore è escluso dal fallimento può risultare dai documenti e dalle registrazioni contabili, fiscali e di bilancio dell'impresa (se presenti).
Può però essere desunto anche dagli accertamenti condotti dall'amministrazione finanziaria, anche se non definitivi, o dai dati extracontabili desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, anche se non si sono ancora tradotte in accertamenti definitivi dell'Agenzia delle Entrate.
Trib. Udine 19 maggio 2011
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