Ritenuta IRPEF del 10% sui bonifici effettuati per il pagamento di oneri detraibili: chiarimenti operativi
Con riguardo alla disposizione che impone alle banche e alle Poste Italiane S.p.a., all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici effettuati dai contribuenti per beneficiare della detrazione del 36% (ristrutturazioni edilizie) e del 55% (interventi di risparmio energetico), di operare una ritenuta d'acconto del 10%, sono stati forniti i seguenti chiarimenti operativi.
Base imponibile su cui operare la ritenuta
Poiché i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti sono comprensivi sia del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni che dell'IVA addebitata dal beneficiario del bonifico, e poiché l'aliquota IVA applicabile può essere diversa (10% o 20% a seconda dei casi), l'Agenzia ha chiarito che per esigenze di semplificazione, la ritenuta del 10% vada comunque operata sull’importo del bonifico diminuito dell’IVA del 20%.
Somme già assoggettate a ritenuta
Per le somme oggetto di bonifico per cui è già prevista la effettuazione di una ritenuta (ad esempio: i condomìni devono operare la ritenuta di acconto del 4%), va applicata la sola ritenuta del 10%.
Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF(ad esempio: nuove attività), la ritenuta del 10% potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.
Circ. Min. 28 luglio 2010 n.40/E