Revocatoria fallimentare del pagamento di crediti garantiti
Se il curatore chiede la revocatoria fallimentare (ai sensi dell’art. 67 c. 2 L.Fall.) di un pagamento effettuato dal fallito per soddisfare un credito assistito da privilegio generale, ha solo l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento.
Non deve quindi provare l’esistenza del pregiudizio che il pagamento ha determinato alla massa dei creditori. La legge presume infatti esistente una lesione alle ragioni dei creditori (presunzione assoluta, non passibile dunque di prova contraria).
Cass. 17 dicembre 2010 n. 25571
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