Reclamo contro il rigetto dell’istanza di fallimento
Il decreto della corte d’appello che, in sede di reclamo, conferma o revoca il decreto di rigetto di una istanza di fallimento (ai sensi dell’art. 22 L.Fall.) non ha natura decisoria e non può passare in giudicato.
Non è quindi impugnabile mediante ricorso in cassazione (ai sensi dell'art. 111 Cost.).
Tale provvedimento non impedisce la presentazione di un nuovo ricorso nei medesimi sensi di quello respinto.
Cass. 21 dicembre 2010 n. 25818
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