Permessi e congedo straordinario per assistenza ai disabili: chiarimenti
Il ministero del Lavoro, rispondendo a due distinti interpelli, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi per assistenza ai disabili e sull’ambito di applicazione del congedo straordinario retribuito.
Permessi
I familiari dei disabili in condizione di gravità hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, frazionabili in permessi orari (art. 33, c. 3, L. 104/92).
Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore una programmazione di tali permessi, a condizione che:
- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- non venga compromesso il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza;
- tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.
Il lavoratore ha tuttavia la possibilità di modificare unilateralmente la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.
Congedo straordinario
I familiari che assistono disabili in situazione di gravità hanno diritto di fruire del congedo straordinario retribuito di due anni (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001) anche nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, un’attività lavorativa.
Risp. Interpello Min. Lav. 6 luglio 2010 nn. 30 e 31