Con la definitiva conversione in legge del DL 78/2010, sono state sostanzialmente confermate le misure fiscali contenute nel testo originario del decreto, ad eccezione della disposizione che prevedeva una riduzione (non oltre 150 giorni) della durata della sospensione cautelare concessa dalle Commissioni tributarie provinciali, la quale, così torna alla durata originaria (ossia fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado). In sede di conversione, è stato, infatti, soppresso il c. 9 dell'art. 38 del DL.
E' stata, poi, introdotta una nuova facilitazione per i contribuenti che decidono di accordarsi con l'Amministrazione finanziaria tramite accertamento con adesione (c.d. concordato); infatti, a decorrere dal 31 luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia, da presentarsi in caso di pagamento rateale delle somme liquidate con l'atto di adesione, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore pari al doppio del debito (nuovo art. 52–bis DL 78/2010.
Infine, è stato introdotto un ampliamento della base imponibile IRES per le imprese di assicurazioni che colpisce le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita (nuovo c. 13-bis art. 38 DL 78/2010).
L. 30 luglio 2010 n. 122 in GU 30 luglio 2010 n. 176, SO n. 174