Manovra d'estate: le novità in materia di lavoro e previdenza
E’ stata convertita in legge la c.d. manovra finanziaria correttiva (DL 78/2010). Di seguito analizziamo in sintesi le principali disposizioni introdotte o confermate in sede di conversione.
Requisiti pensionistici: innalzamento (art. 12, c. 12 bis-12 quinquies)
Sulla base dell’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT (e validato dall’Eurostat: art. 22 ter, c. 2, DL 78/2009 conv. in L. 102/2009), a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono essere aggiornati a cadenza triennale i requisiti anagrafici:
- di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche contributiva (art. 1, c. 20, L. 335/95);
- delle lavoratrici per le quali è previsto un incremento graduale del requisito fino al raggiungimento, nel 2012, dei 65 anni (art. 2, c. 21, L. 335/95).
Con la stessa cadenza sono aggiornati anche i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (Tabella B All. L. 243/2004);
L’aggiornamento avviene con decreto direttoriale del ministero delle Finanze di concerto con il ministero del Lavoro, da emanare almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici (art. 12, c.1, 2 e 4-6)
Viene confermata la modifica delle decorrenze della pensione di vecchiaia e di anzianità per i soggetti che maturino i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 2011. Sono infatti sostituite le attuali finestre con un’unica finestra, come risulta dalla tabella seguente:
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Decorrenza del trattamento
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Pensione
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Per la generalità dei lavoratori dipendenti
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Per artigiani, commercianti, agricoli autonomi e iscritti alla gestione separata INPS
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Di vecchiaia
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Trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
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Trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
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Di anzianità
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Le precedenti decorrenze continuano ad applicarsi nei confronti di alcuni soggetti specificamente individuati.
Ricongiunzione contributiva ai fini pensionistici (art. 12, c. 12 septies)
Dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni contributive nell’AGO (art. 1, c. 1, L. 29/79), finora a titolo gratuito, diventano onerose per il richiedente, come avviene in caso di ricongiunzione in forma previdenziale alternativa all’AGO (art. 2 L. 29/79). L’onere viene calcolato con riferimento ai criteri fissati per il riscatto dei periodi universitari (art. 2 D.Lgs. 184/97).
Pensioni conseguite mediante totalizzazione: nuove decorrenze (art. 12, c. 3-6)
Per i soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, dal 1° gennaio 2011, sono previste le seguenti decorrenze:
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Pensione
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Decorrenza
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Vecchiaia e anzianità
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Trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei previsti requisiti
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Superstiti
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Dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa
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Inabilità
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Dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione (art. 5, c. 3, D.Lgs. 42/2006)
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Le precedenti decorrenze continuano ad applicarsi nei confronti di alcuni soggetti specificamente individuati.
Retribuzione variabile prevista dai contratti collettivi di secondo livello: sgravi fiscali e contributivi (art. 53)
Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011 le somme erogate ai dipendenti a titolo di premio per incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, o efficienza organizzativa dell’impresa, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi territoriali o aziendali, saranno soggette ad un’imposta sostitutiva in luogo della normale aliquota IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e ad uno sgravio contributivo (in misura da determinare con apposito DM).
I benefici potranno essere applicati solo a condizione che:
- le somme erogate a titolo di premio non superino il limite complessivo di € 6.000,00 lordi;
- i lavoratori interessati abbiano un reddito da lavoro dipendente che non superi i € 40.000,00 annui.
Rischio da stress lavoro-correlato: proroga (art. 8, c. 12)
Il termine diapplicazione delle disposizioni in materia di stress lavoro-correlato (artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008) è prorogato al 31 dicembre 2010.
DL 78/2010 conv. in L. 30 luglio 2010 n. 122: GU 30 luglio 2010 n. 176 Supp. Ord. n. 174
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