Integrazioni salariali: compatibilità e cumulabilità con l’attività di lavoro
L’integrazione salariale presuppone la permanenza del rapporto dipendente dal quale tra origine.
In via generale, lo svolgimento di altra occupazione remunerata, autonoma o subordinata, è compatibile con la permanenza dell’integrazione salariale (art. 3 DLgs.Lgt. 788/45; art. 8, c. 4, DL 86/88 conv. in L. 160/88), che viene ridotta in proporzione ai proventi derivanti dall'attività lavorativa.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa secondaria, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Nella tabella sotto riportata esaminiamo i casi nei quali l’attività secondaria di lavoro è incompatibile o cumulabile con l’integrazione salariale.
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Lavoro secondario
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Compatibilità e cumulabilità con l’integrazione salariale
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SUBORDINATO
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A tempo pieno ed indeterminato
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No, a causa della cessazione del rapporto dal quale l’integrazione salariale trae origine
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A termine
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Sì, con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, fino a concorrenza dell’importo totale dell’integrazione spettante
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Part-time (a termine o a tempo indeterminato) che:
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- collocandosi temporalmente in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stato comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa (ad esempio, i due rapporti di lavoro sono part-time, oppure lo è solo uno dei due ma non viene superato il limite dell’orario massimo settimanale di lavoro)
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Sì, totale
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- non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile
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Sì, ma con cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività
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Altre ipotesi
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Sì, ma l’integrazione salariale viene sospesa per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa. E’ ammesso tuttavia che il lavoratore dimostri che il compenso per tale attività è inferiore all'integrazione stessa: in tal caso ha diritto alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale e il reddito percepito
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AUTONOMO
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Tutte le ipotesi (*)
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Sì, ma viene erogata l’eventuale quota differenziale di integrazione salariale. Spetta al lavoratore dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale
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(*) Sono assimilabili al lavoro autonomo gli incarichi pubblici elettivi o i rapporti di servizio onorario con la PA
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Circ. INPS 5 agosto 2010 n. 107
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