Indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori sospesi: chiarimenti
L’INPS ha fornito, con due distinti messaggi, alcuni chiarimenti in merito alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori sospesi dal lavoro a causa di crisi aziendali o occupazionali.
Convenzioni con gli enti bilaterali
Nel 2010 il pagamento dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi è subordinato alla preventiva verifica che l’ente bilaterale abbia effettivamente stipulato apposita convenzione con l’INPS e pagato la quota integrativa a proprio carico (art. 19, c. 4, DL 185/2008; art. 9 DM 46441/2009).
Indennità
L’indennità - comprensiva della quota a carico dell’ente bilaterale (20%) - è pari all’80% della retribuzione di riferimento (art. 19, c. 1 ter, DL 185/2008) e viene corrisposta anche per le domeniche e gli altri giorni festivi.
Essa può essere fruita, durante il periodo di sospensione, per un numero massimo di 90 giornate nell’anno solare.
Il conteggio delle giornate indennizzabili decorre nuovamente a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
Il pagamento dell’indennità avviene di regola in forma disgiunta tra INPS e ente bilaterale; in casi eccezionali (per esigenze organizzative dell’ente), in modo congiunto.
Periodi di sospensione: casi particolari
1. Per le sospensioni che intervengono dal 1° luglio 2010, se la durata della situazione di crisi che determina la sospensione dell’attività supera le 90 giornate (numero massimo di giornate indennizzabili nell’anno solare), l’azienda (o l’ente bilaterale) deve segnalare all’INPS l’esistenza di più eventi sospensivi. Per ognuno di essi occorre indicare la durata, che può essere inferiore o pari a 90 giorni.
2. Se la situazione di crisi perdura nell’anno solare successivo a quello cui ha avuto inizio, l’azienda (o l’ente bilaterale) comunica all’INPS due eventi distinti, ciascuno riferito ad un unico anno solare: il primo con cessazione 31 dicembre, ed il secondo con inizio dal 1° gennaio successivo.
3. Nei periodi di ripresa lavorativa, l’erogazione del trattamento di disoccupazione cessa. Tali periodi vanno inseriti (e comunicati all’INPS) all’interno di ogni singolo periodo di sospensione aziendale. Poiché il numero massimo delle giornate indennizzabili per il singolo lavoratore è pari a 90 giorni, occorre segnalare per ciascun lavoratore la fine del periodo teoricamente indennizzabile.
Mess. INPS 14 maggio 2010 n. 13228
Mess. INPS 15 giugno 2010 n. 15747