L’INPS, riprendendo quanto già stabilito dal ministero del Lavoro (Risp. Interpello Min. Lav. 20 febbraio 2009 n. 13), ha fornito chiarimenti in merito ai permessi spettanti al lavoratore-familiare di un disabile (art. 33 L. 104/92) nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia ricoverato in una struttura sanitaria e debba recarsi al di fuori della stessa per effettuare visite specialistiche e terapie.
In tali casi, per ogni mese in cui fruisce dei permessi, il familiare-lavoratore deve produrre:
- la documentazione che attesta l’avvenuto accesso alla struttura esterna specializzata;
- la dichiarazione della struttura ospitante che attesti che la persona disabile è stata affidata al familiare per la durata della sua assenza dalla struttura stessa.
Fino al momento della concessione dell’autorizzazione da parte del Centro Medico Legale, il familiare-lavoratore può assentarsi dal lavoro ad altro titolo e, solo successivamente, l’assenza potrà essere eventualmente convertita in permesso per assistenza del disabile.
Sebbene l’autorizzazione debba essere rilasciata di volta in volta in base alla documentazione presentata, non è necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto.
Mess. INPS 28 maggio 2010 n. 14480
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