Disoccupazione agricola e edile: totalizzazione dei periodi assicurativi all’estero
Ai fini del requisito contributivo necessario per percepire il trattamento di disoccupazione degli operai agricoli e di disoccupazione speciale dei lavoratori edili è possibile computare anche i periodi di contribuzione riferiti ad attività lavorativa svolta in un altro Stato comunitario (c.d. “totalizzazione”: art. 61 Reg. CE 883/2004).
Agricoli
Per quanto concerne il requisito dei 102 contributi giornalieri nel biennio, si devono trasformare in settimane i periodi esteri, ed il numero dei contributi così determinato deve essere convertito in giornate (ogni contributo settimanale corrisponde a 6 contributi giornalieri).
Dal computo dei contributi utili, nel biennio, devono essere esclusi (“neutralizzati”: art. 37, c. 3, DPR 818/57):
- i periodi di malattia (certificati da un ente previdenziale o da una struttura ospedaliera pubblica), benché l’evento si sia verificato in un altro Stato;
- i periodi di lavoro subordinato svolti all’estero che non siano protetti in base a convenzioni o accordi internazionali.
Per determinare il numero di giornate indennizzabili, dal parametro di 270 giornate dovranno essere detratte:
- le giornate di effettiva occupazione in Italia;
- le giornate di lavoro prestate all’estero;
- le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità erogate a carico di istituzioni straniere.
La prestazione viene calcolata con riferimento alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani. Non rilevano invece le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati.
Edili
La totalizzazione è applicabile a condizione che:
- la cessazione del rapporto di lavoro si sia verificata in Italia;
- la contribuzione estera da prendere in considerazione si riferisca a periodi di attività svolta esclusivamente nel settore edile.
Dal computo dei contributi utili, nel biennio, devono essere esclusi (“neutralizzati”: art. 37, c. 3, DPR 818/57):
- i periodi di malattia (certificati da un ente previdenziale o da una struttura ospedaliera pubblica), benché l’evento si sia verificato in un altro Stato;
- i periodi di lavoro subordinato svolti all’estero che non siano protetti in base a convenzioni o accordi internazionali.
La prestazione viene calcolata con riferimento alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani. Non rilevano invece le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati.
Circ. INPS 2 luglio 2010 n. 85
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