Controlli sui lavoratori: il Garante boccia la webcam in negozio
Il Garante per la protezione dei dati personali, con una recente pronuncia (Provv. Garante Privacy 10 giugno 2010), ha ritenuto illegittima l’installazione di una webcam in due negozi, perché avvenuta in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003; Provv. Gen. sulla videosorveglianza 8 aprile 2010) e delle norme sui controlli a distanza dell’attività dei lavoratori (art. 4 L. 300/70).
In particolare, il sistema di ripresa era stato installato senza:
- che vi fossero cartelli (interni o esterni al negozio) che ne segnalassero la presenza;
- rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori (accordo con le RSA, o con la commissione interna, o autorizzazione della DPL).
Il Garante ha ritenuto priva di rilevanza le circostanza che le webcam venissero accese solo “sporadicamente” nonché per ragioni di sicurezza, e ha disposto il blocco delle videoriprese.
Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 19 luglio 2010 n. 340