Comunicazione dati relativi alle operazioni con Paradisi fiscali: differiti i termini di presentazione e modificato l'ambito di applicazione
Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi alle operazioni con Paradisi fiscali (art. 1 c. 1–3 DL 40/2010), sono stati differiti al 2 novembre p.v. i termini di presentazione riguardanti i periodi mensili di luglio e agosto che sarebbero scaduti, rispettivamente, il 30 agosto e il 30 settembre. Il differimento è finalizzato ad assicurare agli operatori il tempo necessario per l'adeguamento (anche tecnologico) connesso ai nuovi obblighi tributari.
Pertanto, le prime comunicazioni andranno effettuate entro il predetto termine, sia per i soggetti mensili che per i soggetti trimestrali (il cui termine di presentazione originario del 31 ottobre, essendo domenica, slitta automaticamente al 2 novembre, primo giorno successivo non festivo).
Inoltre l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione è stato così modificato:
1) comprende, con effetto dal 1° settembre prossimo, anche le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio nei Paradisi fiscali;
2) ed esclude le seguenti operazioni:
– operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a Cipro, Malta e in Corea del Sud (Stati esclusi dalla lista dei Paradisi fiscali dal recente DM 27 luglio 2010);
– attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini IVA, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis, DPR 633/72. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.
DM 5 agosto 2010