Il compenso di uno studio professionale, che assiste il curatore nel fallimento in qualità di coadiutore, va liquidato in base alla tariffa giudiziale prevista per i consulenti tecnici e non secondo la tariffa professionale. Il coadiutore svolge infatti un'attività di collaborazione ed assistenza del curatore. Diverso è invece il caso del professionista chiamato dal curatore per un'attività di tipo specialistico che non rientra tra i compiti del curatore e di cui questi non risponde direttamente.
Cass. 9 maggio 2011 n. 10143