L'amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, ripaga alcuni dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, mediante il prelievo di somme dalla cassa sociale risponde di bancarotta preferenziale (e non di bancarotta fraudolenta per distrazione).
Cass. pen. 16 aprile 2010 n. 21570