Nel settore dell’autotrasporto, qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore (art. 7, c. 1, D.Lgs. 234/2007).
Poiché per lavoro notturno si intende ogni prestazione espletata per almeno 4 ore consecutive tra le ore 0,00 e le ore 7,00 (art. 3, c. 1 lett. h) e i), D.Lgs. 234/2007), è irregolare la prestazione che superi il limite delle dieci ore ogni ventiquattro ore, che interessi il periodo di “lavoro notturno”. Ad esempio, è escluso che il lavoratore possa prestare la propria attività dalle ore 17 alle ore 4 del giorno successivo.
Nota Min. Lav. 2 agosto 2010 Prot. n. 25/II/0013587/MA003.A004
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