02/09/2010
Autotrasportatori: limiti al lavoro notturno

 

Nel settore dell’autotrasporto, qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore (art. 7, c. 1, D.Lgs. 234/2007).
Poiché per lavoro notturno si intende ogni prestazione espletata per almeno 4 ore consecutive tra le ore 0,00 e le ore 7,00 (art. 3, c. 1 lett. h) e i), D.Lgs. 234/2007),  è irregolare la prestazione che superi il limite delle dieci ore ogni ventiquattro ore, che interessi il periodo di “lavoro notturno”. Ad esempio, è escluso che il lavoratore possa prestare la propria attività dalle ore 17 alle ore 4 del giorno successivo.
 

Nota Min. Lav. 2 agosto 2010 Prot. n. 25/II/0013587/MA003.A004

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