Accordo di ristrutturazione e blocco delle azioni cautelari ed esecutive
Il debitore che propone un accordo di ristrutturazione può chiedere al giudice di anticipare il blocco delle azioni cautelari ed esecutive (consistente nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati).
A tal fine la legge detta un procedimento particolareggiato (all’art. 182 bis c. 6 L.Fall.).
Trib. Novara 2 maggio 2011
Ulteriori approfondimenti sono riservati agli abbonati.