La Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimitàdella disposizione che stabilisce, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, la condanna del datore di lavoro a risarcire il lavoratore con un’indennità omnicomprensivapari ad un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (art. 32, c. 5, 6 e 7, L. 183/2010).
La norma, infatti, non si limita a forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La condanna al risarcimento del danno è dunque intesa come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione.
Il danno così forfetizzato copre solo il periodo “intermedio” tra la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto fino alla sentenza che ne accerta la nullità: a partire dalla sentenza con la quale il giudice converte il rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato il datore è in ogni caso obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute.
L’indennità, infine, costituisce una sorta di “penale: deve essere corrisposta anche in assenza di prova della sussistenza di un danno concreto e non ammette la detrazione delle somme che eventualmente il lavoratore abbia percepito durante il periodo di estromissione (c.d. aliunde perceptum).
C. Cost. 9 novembre 2011 n. 303